eFattura per gli studi medici e odontoiatrici
La fatturazione elettronica obbligatoria B2B entrerà in vigore dal primo gennaio 2019. Tale obbligo riguarda tutta la fatturazione Business2Business (cioè le fatture emesse tra imprese, ma anche professionisti, artigiani eccetera residenti in Italia) e Business2Consumer, ovvero nel caso in cui il destinatario della fattura sia in cittadino privato non in possesso di partita iva, ovvero un soggetto non economico.
Dall’obbligo di emissione della eFattura sono esonerate solo le realtà che hanno un fatturato esiguo e quindi rientrano nel “regime forfettario”. In ogni caso, per queste soggetti la legge non li obbliga ad emettere la fattura elettronica, ma nulla vieta di procedere in tal senso.
E’ bene ricordare, che dal 1° gennaio 2019 le solo fatture che saranno considerate valide saranno quelle emesse in formato elettronico (file xml) e spedito al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. In questo articolo viene spiegato come funziona l’efattura: Fatture elettroniche tra privati .
Anche le strutture sanitarie (studi medici, odontoiatrici, poliambulatori, laboratori di analisi ecc) dal 2019 saranno obbligate a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Questo vorrà dire che la fattura elettronica per essere considerata regolarmente emessa dovrà essere inviata al SdI che provvederà a far recapitare la eFattura al paziente nel proprio cassetto fiscale, o nella pec se è stata fornita al momento della emissione della fattura.
E’ bene precisare che le strutture sanitarie non si possono opporre nel fornire al paziente, ogni qualvolta lo desideri, di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf inviata ad un indirizzo email normale.
Tale punto è stato affrontato ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018:
il cittadino senza partita Iva potrà scegliere di ricevere dal cedente/prestatore una copia informatica (anche Pdf) o analogica (cartacea) della fattura elettronica. Se invece fornirà un indirizzo Pec, il cedente/prestatore dovrà compilare in sede di emissione della fattura, oltre al codice convenzionale «0000000», il campo «PecDestinatario», così lo stesso Sistema di interscambio (Sdi) recapiterà la fattura elettronica al destinatario nella propria casella Pec.
Aggiornamento del 20 Dicembre 2018:
Esonero per tutto il 2019 delle fatture elettriche per tutti gli operatoti sanitari
A seguito del provvedimento emesso dal garante della privacy, che solo in data 20 Dicembre 2018 si è svegliato sulle norme che regola la fattura elettronica intravedendo delle irregolarità dal parte del SdI e dell’Agenzia delle Entrate ha intimato tutti gli operatori sanitari a non emettere fatture elettroniche nei confronti dei proprio pazienti e di continuare con la fatturazione cartacea.
Di seguito quanto riportato nel comunicato stampa: leggi comunicato stampa
Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l’istituto dell’avvertimento, ha messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche tecnici) che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di software, possono violare il Regolamento ed espongono a sanzioni.
Con queste premesse, tutti gli operatori sanitari non solo sono esentati da emettere la fattura elettronica, ma sono stati intimati di emettere per tutto il 2019 solo fatture cartacee verso i propri paziente; in caso contrario si può incorrere nell’accusa di uso improprio dei dati.
- On 10/11/2018